1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere firmato a Roma il 27 novembre 2003, costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sull'aggiornamento della lista delle istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali, con scambio di note integrativo, effettuato a Roma in data 28 luglio 2005 e 23 settembre 2005.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli atti stessi.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.